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Servizi digitali e a distanza in Egitto: nuovi obblighi IVA per i fornitori non residenti

28 Giugno 2023/in Fiscalità, Internazionale, Tematiche

Tramite decreto ministeriale, l’Egitto ha introdotto nuove linee guida relative all’IVA per i servizi digitali e altri servizi a distanza prestati da fornitori non residenti a clienti egiziani.

Tramite Decreto ministeriale n. 160 per l’anno 2023 (in arabo), a fine marzo 2023 il Ministero delle finanze egiziano (MoF) ha introdotto nuove linee guida per l’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) ai servizi digitali e ad altri servizi a distanza forniti da non residenti. Secondo quanto comunicato dall’Autorità fiscale egiziana (Egyptian Tax Authority, ETA), le linee guida (in inglese) delineano gli obblighi in materia di IVA per i venditori non residenti che forniscono servizi digitali e a distanza a clienti commerciali e privati in Egitto attraverso varie piattaforme, tra cui siti web, negozi di social media e applicazioni. Le linee guida sono entrate in vigore il 22 giugno 2023.

Tutti i fornitori stranieri che forniscono servizi digitali e a distanza a clienti in Egitto devono pagare l’IVA in Egitto. Per servizi a distanza si intendono tutti i servizi per i quali non è necessario un collegamento tra la sede fisica del destinatario e il luogo di esecuzione fisica. Ciò include servizi quali la fornitura di contenuti digitali, la fornitura online di giochi, applicazioni, software, progettazione di siti web e servizi editoriali, nonché servizi legali, contabili o di consulenza. Per contro, la prenotazione di servizi alberghieri, i servizi di ristorazione, di catering, di fisioterapia e i servizi di trasporto passeggeri non rientrano nella definizione di servizi a distanza.

È operata una distinzione tra i servizi forniti a contribuenti registrati (B2B) e quelli forniti a consumatori non registrati (B2C):

  • nel primo caso si applica il meccanismo del reverse charge (inversione contabile), dove la società cliente egiziana è debitrice dell’IVA;
  • nel secondo caso, gli obblighi in materia di IVA variano a seconda che i servizi a distanza siano resi tramite il portale o l’applicazione del venditore non residente o tramite una piattaforma di distribuzione elettronica (EDP). Se il fornitore straniero fornisce i servizi tramite il proprio portale o la propria applicazione, dovrà assoggettarsi all’IVA e metterla in fattura; se invece li fornisce tramite una piattaforma elettronica di distribuzione (EPD), allora sarà quest’ultima a doversi registrare e applicare l’IVA.

L’aliquota IVA standard è del 14%. Tuttavia, per i servizi professionali e di consulenza si applica un’aliquota IVA ridotta del 10%.

La registrazione ai fini dell’IVA avviene nell’ambito del “meccanismo di registrazione semplificato” creando un account sul sito web dell’ETA (cfr istruzioni per la creazione di un account. La soglia di fatturato per la registrazione semplificata è di 500’000 sterline egiziane su un periodo di 12 mesi, salvo per i servizi professionali e di consulenza: in questo caso la registrazione è obbligatoria indipendentemente dal fatturato. Una volta registrati, i fornitori di servizi e le EDP non residenti possono presentare dichiarazioni semplificate e pagare l’IVA dovuta. Se cessano di svolgere attività imponibili in Egitto possono richiedere la cancellazione della registrazione.


Il vostro contatto in Cc-Ti per ulteriori ragguagli:
Monica Zurfluh, Responsabile Commercio internazionale, T +41 91 911 51 35, zurfluh@cc-ti.ch

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