Congedo di assistenza (art. 329h e 329i CO)

Come previsto dall’articolo 329i CO, in vigore dal 1° luglio 2021, i genitori che devono interrompere o ridurre la loro attività lucrativa per occuparsi di un figlio che presenta uno stato di salute gravemente compromesso a causa di malattia o
incidente, hanno la possibilità – ma non l’obbligo – di usufruire di un congedo di 14 settimane. La Legge federale sulle indennità di perdita di guadagno – LIPG fissa le condizioni relative al diritto di percepire delle indennità durante la durata del congedo (art. 16n-16s LIPG).

Aventi diritto

Hanno diritto all’indennità i genitori di un figlio minorenne con gravi problemi di salute dovuti a malattia o infortunio che:

  • interrompono l’attività lucrativa per assistere il figlio; e
  • al momento dell’interruzione dell’attività lucrativa: sono salariati ai sensi dell’articolo 10 LPGA, sono indipendenti ai sensi dell’articolo 12 LPGA, o collaborano nell’azienda del coniuge percependo un salario in contanti (art. 16n LIPG).

Un medico deve attestare lo stato di salute altamente compromesso del bambino. Un figlio ha gravi problemi di salute, secondo l’art. 16 o della LIPG, se:

a. si è verificato un cambiamento radicale del suo stato di salute fisica o psichica;
b. il decorso o l’esito di questo cambiamento è difficilmente prevedibile oppure va considerata l’eventualità di un danno permanente o crescente oppure del decesso;
c. sussiste un bisogno particolarmente elevato di assistenza da parte dei genitori; e
d. almeno un genitore deve interrompere l’attività lucrativa per assistere il figlio.

In linea di principio una ricaduta che avviene dopo un lungo periodo senza sintomi è riconosciuta come nuovo caso e concede il diritto a un nuovo congedo.

Importo e durata dell’indennità

L’indennità di assistenza è versata sotto forma di indennità giornaliera. Essa corrisponde 80% del reddito medio percepito prima dell’inizio del diritto a percepire l’indennità di assistenza, pari al massimo a 196 franchi al giorno, per un diritto a 98 indennità giornaliere al massimo. Questo limite è raggiunto a partire da un salario mensile di 7’350 franchi (calcolato come segue 7350x 0,8 / 30 giorni = 196 CHF/giorno).

La durata del congedo è al massimo di 14 settimane. Per il versamento dell’indennità di assistenza è previsto un termine quadro di 18 mesi. Il termine quadro decorre dal giorno per il quale è versata la prima indennità giornaliera. Il diritto nasce se sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 16n LIPG.

Il diritto si estingue:
a. alla scadenza del termine quadro; o
b. dopo la riscossione del numero massimo di indennità giornaliere.

Il diritto si estingue prima se le condizioni non sono più soddisfatte; tuttavia, non si estingue prima se il figlio diviene maggiorenne durante il termine quadro.
Il congedo può essere concesso in blocco o suddiviso in giorni isolati. Se entrambi i genitori lavorano, ognuno ha diritto a un congedo d’assistenza del massimo di 7 settimane. È anche possibile ripartire il congedo in maniera differente: un genitore potrebbe, ad esempio, usufruire di 10 settimane e l’altro genitore delle 4 restanti.

Si può usufruire dei giorni di congedo anche contemporaneamente: in questo caso le indennità giornaliere (pari a 2) sono versate per lo stesso giorno (una per ciascun genitore). Il datore di lavoro va informato senza indugi sulle modalità secondo cui il congedo d’assistenza è necessario e di tutti i cambiamenti.

Obblighi retributivi del datore di lavoro

Laddove il salario del lavoratore eccede il tetto massimo di compensazione previsto durante il congedo, il datore di lavoro ha l’obbligo di sopperire eventuali mancanze nelle prestazioni di assicurazione? Nel suo messaggio, il Consiglio Federale ha precisato che in assenza di una convenzione collettiva o di un accordo che prevede una remunerazione residua del datore di lavoro, sono applicabili le disposizioni in materia di mantenimento del salario – richiamati gli articoli 324a e 324b CO (FF 2019 3941, p.3976).

Si tratta di stabilire se il congedo d’assistenza costituisca o meno un impedimento al lavoro, ai sensi degli articoli citati. La questione, controversa nella pratica, non è
ancora stata affrontata.

Coordinazione

Il genitore che beneficia di indennità giornaliere di altre assicurazioni sociali (es. assicurazione contro la disoccupazione, assicurazione invalidità, infortunio, malattia e servizio militare) riceverà l’indennità di assistenza, il cui importo sarà almeno equivalente a quello pagato dall’assicurazione sociale. Se l’indennità è versata sulla base della Legge sul contratto d’assicurazione – LCA, non c’è garanzia di diritti acquisiti.

Procedura

Le domande di indennità giornaliere devono essere presentate alla cassa di compensazione competente direttamente dagli aventi diritto che riceveranno le indennità. Se il datore di lavoro continua a versare il salario al lavoratore durante la durata del congedo, l’indennità gli sarà versata direttamente. Il diritto all’indennità cessa alla fine del termine quadro o al raggiungimento del numero massimo di indennità giornaliere. Si estingue anche prematuramente se le condizioni non sono più adempiute. Tuttavia, non termina se il figlio diventa maggiorenne prima della scadenza del termine quadro.

Effetti sul contratto di lavoro

Il genitore è protetto contro il licenziamento fintanto che dura il diritto al congedo, per un periodo massimo di sei mesi dal giorno in cui inizia a decorrere il periodo quadro (art. 336c al. 1 let cter CO).

Le vacanze non possono essere ridotte a causa dell’assenza dovuta al congedo (art.329b al.3 let. d CO). Il congedo, ai sensi dell’articolo 329i CO deve, inoltre, essere distinto dal congedo pagato per il tempo necessario all’assistenza a un familiare o al partner con problemi di salute (art. 329h CO). Quest’ultimo, che non riguarda necessariamente un figlio, è limitato al tempo necessario per l’assistenza, ma non deve superare tre giorni per evento e dieci giorni all’anno in totale. Il datore di lavoro è quindi tenuto a pagare l’intero stipendio durante la breve assenza.


Fonte: testo redatto dal Servizio giuridico della CVCI, pubblicato su “Demain” di giugno-luglio 2022. Traduzione e adattamento Cc-Ti