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Certificato di salario: auto aziendale/privata

11 Aprile 2022/in Risorse umane, Tematiche

Dal 1° gennaio 2022

Questi cambiamenti hanno decorrenza di applicazione il 1° gennaio 2022. È raccomandato di informare al più presto i dipendenti toccati da questi cambiamenti e di aggiornare i regolamenti interni relativi ai veicoli professionali.

Il forfait per la parte dei veicoli aziendali è stato adattato dal 9.6% al 10.8%.

Le spese di trasferta tra il domicilio e il luogo di lavoro saranno integrate nel forfait riguardante l’uso privato del veicolo aziendale. Questa modifica dell’Ordinanza implica un aumento della quota privata dallo 0.8% al 0.9% mensile. In compenso, le spese di trasferta tra il domicilio e il luogo di lavoro (escludendo il servizio esterno) non saranno più riportati, ed eventualmente tassati, nella dichiarazione d’imposta.

Per quanto concerne la parte privata, nella pratica si considera ancora un importo minimo di Chf. 150.00 al mese. L’importo minimo si applica fino a un valore di Chf. 16’667. – (fino a ora Chf. 18’750. -).

A livello federale, non sarà più necessario calcolare le spese di trasferta tra il domicilio e il luogo di lavoro. Questa modifica sarà integrata nelle istruzioni per la compilazione del certificato di salario pubblicato dalla Conferenza Svizzera delle Imposte (CSI) che si applica anche alle imposte cantonali. Infine, i datori di lavoro non dovranno più attestare la parte di servizio esterno, tale cambiamento porterà dunque una semplificazione amministrativa sia per i datori di lavoro che per i dipendenti.

In alternativa, è possibile scegliere di rendicontare l’uso privato effettivo del veicolo aziendale per mezzo di un road book.

Nel caso il dipendente disponga di un veicolo aziendale per uso privato, bisogna determinare “la quota privata dell’automobile di servizio”. La quota privata deve essere riportata nel certificato di salario sotto la cifra 2.2.

Quando il datore di lavoro mette a disposizione del collaboratore un veicolo aziendale, occorre distinguere tra i seguenti casi:

  • Il veicolo viene utilizzato esclusivamente per trasferte di lavoro e viene parcheggiato sul luogo di lavoro. In questo caso, non deve essere conteggiata alcuna quota.
  • Il dipendente utilizza il veicolo aziendale sia per scopi professionali, sia per gli spostamenti tra la propria abitazione e il proprio luogo di lavoro (e viceversa). Non sono consentite altre tratte private. Anche in questa situazione non va detratta alcuna quota privata, ma va spuntata la casella “F” del certificato di stipendio.
  • Un uso “misto” del veicolo aziendale.
    I dipendenti possono utilizzarlo anche per tratte private. Come nel secondo caso, deve essere barrata la casella “F” e deve essere dichiarata anche una quota privata quale salario in natura. Questo può essere calcolato su base forfettaria o effettiva. Il forfait annuo è pari al 10.8% o lo 0,9% del prezzo del veicolo, IVA esclusa.

Soluzioni alternative

Le regole delle autorità fiscali partono generalmente dai casi standard nei quali la maggior parte dei costi-veicoli per auto aziendali è pagata direttamente dal datore di lavoro e il collaboratore non ha praticamente costi.
Nonostante ciò, vi sono molte soluzioni intermediarie nelle quali i collaboratori partecipano in modo differente ai costi del veicolo. Le istruzioni delle autorità fiscali non tengono spesso conto di questi differenti regimi.
Sul certificato di salario compilato si evince solo chi prende in carico la parte importante dei costi, una nota “parte privata a chiarire nella procedura di tassazione” può essere apposta sul certificato di salario.
La presa a carico dei soli costi per la benzina non è sufficiente. Se la parte privata è pagata dal collaboratore, riteniamo che non debba essere aggiunta sul certificato di salario, ma consigliano una nota sotto “osservazioni” (15), utile legalmente per la sicurezza giuridica HR.
Questo vale anche per gli importi forfettari versati al posto della presa a carico integrale dei costi.

Un’alternativa alla determinazione forfettaria della quota privata resta la tenuta di un road book. Tuttavia, ciò richiede la documentazione esatta del luogo di partenza e di arrivo, nonché i chilometri percorsi. Sia i viaggi privati ​​che quelli professionali devono essere documentati nella loro interezza utilizzando il road book. Se il lavoratore si assume tutte le spese relative ai viaggi privati ​​o se queste non sono finanziate dal datore di lavoro, nessuna parte privata (né fissa né effettiva) deve essere dichiarata nella busta paga. Tuttavia, anche in questo contesto, il viaggio tra casa e lavoro non fa più parte del reddito imponibile.

Comunicato stampa Consiglio federale – Uso privato di veicoli aziendali: deduzione forfettaria più consistente
https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-82714.html

Berna, 17.03.2021 – L’imposizione dell’uso di veicoli aziendali a scopo privato deve avvenire su base forfettaria e comprendere anche le spese di trasporto per recarsi al lavoro. Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) pone in vigore la modifica dell’ordinanza del DFF sulle spese professionali il 1° gennaio 2022.

Ai fini dell’imposta federale diretta, l’adeguata ordinanza disciplina che l’uso privato del veicolo aziendale (comprese le spese per il tragitto dal domicilio al luogo di lavoro) possa essere imposto con una quota mensile dello 0,9 per cento del prezzo di acquisto del veicolo. Finora la quota forfettaria ammontava allo 0,8 per cento. Dal 1° gennaio 2016 le spese di trasporto per recarsi al lavoro (senza la quota di servizio esterno) devono essere conteggiate nella dichiarazione d’imposta come reddito a 70 centesimi al chilometro. Nell’ambito dell’imposta federale diretta, tali spese sono deducibili quali spese professionali fino a un importo massimo di 3000 franchi, mentre i Cantoni consentono importi massimi o illimitati secondo la propria legislazione.

Con la nuova regolamentazione, nell’ambito dell’imposta federale diretta vengono meno la compensazione delle spese per il tragitto tra domicilio e luogo di lavoro nonché la deduzione delle spese di trasporto. Inoltre, il datore di lavoro non è più tenuto a dichiarare nel certificato di salario la quota di lavoro prestato nel servizio esterno. Tuttavia, nonostante la modifica sarà possibile anche in futuro conteggiare l’uso privato effettivo con un libro di bordo e far valere la deduzione delle spese di trasporto.

In linea di principio la modifica dell’ordinanza non incide sul gettito dell’imposta federale diretta. Risultano maggiori entrate di esigua entità per quanto concerne l’imposta sul valore aggiunto e le assicurazioni sociali.

Per garantire un certificato di salario uniforme, i Cantoni possono applicare la modifica dell’ordinanza nell’ambito delle proprie imposte. Come indicato in precedenza, i Cantoni che applicano una deduzione illimitata o superiore a 3000 franchi delle spese di trasporto registrerebbero maggiori entrate di esigua entità.

TCS -Link informativo per valutare il costo/km
https://www.tcs.ch/it/test-consigli/consigli/controlli-e-manutenzione/costi-chilometrici.php

Il calcolo dei costi chilometrici per le auto è composto da costi fissi e variabili e si basa sul prezzo di catalogo (prezzo d’acquisto del veicolo nuovo) e sulla percorrenza annuale.

  • I costi fissi contengono tutti i costi come: ammortamento, interessi di capitale, rata del leasing, tasse di circolazione, assicurazione responsabilità civile, assicurazione casco parziale/totale, spese accessorie, spese di parcheggio, cura dell’auto.
  • Costi variabili: dipendono dai chilometri percorsi: svalutazione, costi di carburante, pneumatici, servizio e riparazioni.

Fonti:
Weka,T. Bodmer, A. Kretz
KPMG, S. Koch, S. Doenz
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