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BYOD: alcuni aspetti da considerare

5 Giugno 2019/in Diritto, Tematiche

L’evoluzione tecnologica e le abitudini che questa porta con sé hanno avuto e stanno avendo un riflesso nel mondo del lavoro che solleva questioni giuridiche non sempre facili da risolvere. È questo il caso del fenomeno “Bring your own device” (BYOD) .

È diventato usuale che un dipendente lavori utilizzando il proprio cellulare, il proprio tablet o il proprio pc portatile (acquistato con i propri mezzi), sia sul luogo di lavoro sia a casa, connettendosi alla rete informatica del datore di lavoro ed elaborando dati riguardanti clienti, fornitori o lo stesso datore di lavoro.

Come regolare, quindi, l’uso a scopo professionale di dispositivi personali? Si tratta di un fenomeno globale, definito “bring your own device (BYOD)”, che sta prendendo sempre più piede soprattutto a seguito della capillare diffusione degli smartphones. I vantaggi sono evidenti: si va da una maggiore mobilità e produttività da parte del dipendente, che si sente più coinvolto e ha una familiarità maggiore con il proprio ‘device’, a minori costi in termini di spese di acquisto dei dispositivi per l’azienda.

Aspetti giuridici scelti

Tra gli aspetti che, a livello giuridico, è bene tenere in considerazione, ci permettiamo elencare, senza pretesa di esaustività, i seguenti.

  • Principio e costi

L’articolo 327 cpv. 1 CO indica che «salvo accordo o uso contrario, il datore di lavoro deve fornire al lavoratore gli utensili e il materiale di cui ha bisogno per il lavoro». Da qui si deduce che il BYOD non è obbligatorio e non può essere imposto. L’articolo 327 cpv. 2 CO prosegue dicendo che «se, d’intesa con il datore di lavoro, il lavoratore mette a disposizione utensili o materiale per l’esecuzione del lavoro, egli deve essere adeguatamente indennizzato, salvo accordo o uso contrario»: vediamo dunque come questa pratica sia facoltativa e debba essere oggetto di un accordo (datore di lavoro e collaboratore) tra le parti, anche se spesso quest’ultimo è tacito (con i rischi che ciò può comportare, soprattutto a livello di eventuali pretese di indennizzo del lavoratore nei confronti del datore di lavoro).

A livello di costi, l’acquisto dell’apparecchio deve essere – almeno in parte – a carico del dipendente, altrimenti cadrebbe per definizione il discorso del BYOD. I costi sostenuti per l’abbonamento, per la riparazione e quelli legati all’utilizzo andrebbero invece suddivisi proporzionalmente a dipendenza dell’uso effettivo del “device” (in conformità con quanto disposto dall’articolo 327a CO).

Cosa succede in caso di utilizzo improprio dell’apparecchio? Quali sono le responsabilità? Ve ne possono essere sia in capo al datore di lavoro, ad esempio in caso di danneggiamento del dispositivo nel contesto dell’attività lavorativa, ma anche al dipendente, nel caso in cui venissero causati dei danni al datore di lavoro tramite un uso improprio, anche accidentale, dell’apparecchio (un esempio potrebbe essere, banalmente, l’uso del telefono da parte dei figli del dipendente, i quali accidentalmente potrebbero commettere un’azione involontaria che causa un danno economico al datore di lavoro).

  • La protezione dei dati

Altro grande capitolo in tema di BYOD è la protezione dei dati, alla quale occorre prestare attenzione. Come tutelarla? Vi è una difficoltà tecnica e logica nel separare dati professionali e personali, i rischi sono quelli che dati professionali (ma anche quelli privati) divengano accessibili a terzi, o vi sia una perdita o un abuso. L’art. 7 cpv. 1 della Legge federale sulla protezione dei dati dispone che «i dati personali devono essere protetti contro ogni trattamento non autorizzato, mediante provvedimenti tecnici e organizzativi appropriati». In questo caso la responsabilità ricade sul detentore della collezione di dati. È bene dunque che il datore di lavoro preveda le necessarie misure di protezione per i dati commerciali/aziendali e, al contempo, tuteli anche la sfera privata del dipendente.

  • Aspetti critici di altra natura

La Legge sul lavoro regola il tempo di lavoro e di riposo, e prevede che il dipendente debba essere tutelato con misure di protezione della sua salute. I confini tra tempo di lavoro e tempo libero / luogo di lavoro e abitazione propria sono sempre più labili, anche in ragione dell’uso sempre più pervasivo dei dispositivi mobili, i quali tendono quindi a far filtrare il lavoro, sotto forma di telefonate, di email o addirittura di interi database accessibili da remoto, nella sfera domestica / privata del dipendente.

È evidente che questo fenomeno, e il potenziale dannoso per la salute del dipendente che porta con sé, si acuisce nell’ambito del BYOD.

Il consiglio è quello di prevedere delle direttive interne chiare, che regolino e disciplinino il tema del BYOD anche relativamente ai limiti da considerare per la tutela della salute e della personalità del dipendente.

L’approccio verso il BYOD deve far parte di una strategia aziendale globale, con una pianificazione generale e, possibilmente dove opportuno, un accordo bilaterale per casi particolari.

 

Articolo a cura di Alex Domeniconi, Avv. dr. iur., associato presso Walder Wyss SA, Lugano e Stefano Fornara, Avv., CAS in civil litigation, counsel presso Walder Wyss SA, Lugano

La Cc-Ti ha già dedicato un evento alla tematica, di cui qui potete riscoprire i dettagli. Inoltre il nostro Servizio giuridico è a disposizione dei soci per tutti i dubbi sull’argomento.
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