Approfondimenti giuridici
Schede redatte dall’Avv. Michele Rossi, Delegato alle relazioni esterne Cc-Ti.

Licenziamento in caso di malattia circoscritta al contesto lavorativo
Il Tribunale federale ha stabilito che la protezione contro il licenziamento prevista in caso di malattia non si applica se l’incapacità lavorativa è limitata al posto di lavoro attuale. Un ufficiale dell’esercito svizzero, sospeso per aver fornito informazioni errate su attività accessorie, ha contestato il licenziamento sostenendo di essere in malattia. Tuttavia, i certificati medici indicavano che il disagio era legato esclusivamente all’ambiente lavorativo specifico, non a una condizione generale di salute. La Corte ha ritenuto che, in assenza di mobbing o violazioni gravi da parte del datore, non vi fosse obbligo di ricollocazione. Inoltre, ha chiarito che il licenziamento è legittimo se il dipendente è idoneo a lavorare altrove. La decisione segna un punto fermo nella giurisprudenza: la malattia deve essere valutata nella sua portata e, se circoscritta al contesto lavorativo, non giustifica la sospensione del licenziamento.
(sentenza 1C_595/2023)
Appalti pubblici: non si può escludere a priori il lavoro temporaneo
Con una decisione del 2025, il Tribunale federale ha annullato una norma del Cantone di Neuchâtel che limitava l’impiego di personale temporaneo negli appalti pubblici. La legge cantonale imponeva soglie rigide (es. massimo 20% di interinali nei cantieri), indipendentemente dalle esigenze reali del progetto o dalle qualifiche dei lavoratori. La Corte ha ritenuto che tale restrizione violasse il contratto intercantonale sugli appalti pubblici, cui aderiscono tutti i Cantoni. Ha sottolineato che il lavoro temporaneo è una forma legale e regolamentata, tutelata da contratti collettivi e dalla legge federale sul collocamento. Escluderlo a priori rappresenta una discriminazione ideologica e non una misura volta a garantire la qualità delle prestazioni. La sentenza riafferma il principio di libertà economica e tutela la flessibilità del mercato del lavoro, riconoscendo il ruolo del lavoro temporaneo come strumento utile e socialmente protetto.
(sentenza 2C_587/2023)

