Domande frequenti sulla trade compliance
Risposte rapide ad alcune delle domande più comuni su controlli all’esportazione, sanzioni, controparti, destinazioni, software e organizzazione interna della compliance.
La trade compliance coinvolge aspetti diversi dell’operazione commerciale e non sempre è immediato capire quali verifiche siano necessarie. Le risposte che seguono offrono un primo orientamento e rimandano, dove opportuno, alle sezioni del dossier dedicate ai singoli temi.
Da dove iniziare
1.Da dove deve iniziare un’impresa per verificare un’operazione?
È utile partire da quattro elementi fondamentali: che cosa viene esportato o trasferito, chi sono le controparti e l’utilizzatore finale, dove è destinato il prodotto o la tecnologia e per quale utilizzo.
Su questa base possono essere individuate le verifiche necessarie in materia di controlli all’esportazione, sanzioni e altre eventuali restrizioni.
Approfondisci: Trade compliance: da dove iniziare?
2. Il codice doganale è sufficiente per sapere se un prodotto è soggetto a controllo delle esportazioni?
No. Il codice doganale e la classificazione ai fini dell’export control rispondono a finalità diverse.
Per stabilire se un prodotto è soggetto a controllo occorre confrontarne le caratteristiche tecniche con le voci previste dalla normativa applicabile e verificare eventuali ulteriori restrizioni legate, ad esempio, alla destinazione, all’utilizzatore o all’utilizzo finale.
Approfondisci: Controlli alle esportazioni
3. Se un prodotto non è dual-use, significa che può essere esportato senza ulteriori verifiche?
Non necessariamente. Anche quando un prodotto non rientra nelle liste dei beni a duplice uso, possono essere rilevanti sanzioni, destinazione, utilizzatore finale, utilizzo previsto o altre restrizioni applicabili.
In determinate circostanze possono inoltre esistere controlli che riguardano beni non inclusi nelle liste ordinarie.
Approfondisci: Controlli alle esportazioni | Sanzioni
Sanzioni e controparti
4. Se il cliente non compare in una lista di sanzioni, posso procedere con l’operazione?
L’assenza del cliente dalle liste non conclude necessariamente la verifica.
A seconda del regime applicabile, possono essere rilevanti anche proprietà e controllo della società, altre controparti e intermediari, banche e pagamenti, beni e servizi coinvolti, destinazione, utilizzatore finale e utilizzo previsto.
Approfondisci: Sanzioni
5. Perché è necessario verificare anche proprietà e controllo della controparte?
Una società che non figura direttamente in una lista può richiedere ulteriori verifiche quando esistono rapporti di proprietà o controllo con un soggetto sanzionato.
I criteri applicabili possono variare a seconda del regime sanzionatorio e devono quindi essere verificati sulla base delle disposizioni pertinenti e delle circostanze concrete.
Approfondisci: Sanzioni
6. Le sanzioni dell’Unione europea si applicano automaticamente alle imprese svizzere?
No. Il fatto che una misura sia in vigore nell’Unione europea non significa automaticamente che trovi applicazione nella stessa forma in Svizzera.
Per un’impresa stabilita in Svizzera, il primo riferimento è la legislazione svizzera. La struttura concreta dell’operazione può tuttavia rendere necessario considerare anche normative straniere.
Approfondisci: Sanzioni
7. Quando un’impresa svizzera deve considerare anche controlli o sanzioni di altri Paesi?
Può essere necessario quando l’operazione presenta collegamenti rilevanti con altri ordinamenti, ad esempio in funzione dell’origine di prodotti o tecnologie, dei soggetti coinvolti, della presenza di società del gruppo all’estero, della destinazione, delle banche o di altri elementi della transazione.
La verifica deve essere effettuata caso per caso sulla base della normativa interessata.
Approfondisci: Quando i controlli superano i confini
Controlli USA e Cina
8. EAR99 significa che un prodotto può essere esportato liberamente?
No. La classificazione EAR99 non significa “non controllato”.
Un prodotto EAR99 può comunque essere interessato da restrizioni legate, ad esempio, alla destinazione, all’utilizzatore finale, all’utilizzo previsto o alle parti coinvolte nell’operazione.
Approfondisci: Export control USA
9. I controlli cinesi possono incidere su prodotti fabbricati in Svizzera?
In determinate circostanze, sì. Specifiche misure cinesi possono riguardare anche trasferimenti effettuati al di fuori della Cina e determinati prodotti fabbricati all’estero che incorporano beni controllati di origine cinese o utilizzano specifiche tecnologie cinesi.
La presenza di un componente, materiale o tecnologia di origine cinese non rende tuttavia automaticamente il prodotto finale soggetto ai controlli cinesi: occorre verificare la misura concretamente applicabile.
Approfondisci: Export control Cina
Elusione e segnali d’allarme
10. Una vendita attraverso un distributore o un Paese terzo costituisce una red flag?
Non di per sé. Distributori, intermediari e Paesi terzi fanno normalmente parte del commercio internazionale.
Può essere opportuno approfondire quando, ad esempio, la destinazione finale non è chiara, l’utilizzatore finale non è identificato, il percorso commerciale o logistico appare insolito oppure non è possibile comprendere la funzione degli intermediari coinvolti.
Approfondisci: Elusione e segnali d’allarme
11. Cosa deve fare l’impresa quando emerge una red flag?
Una red flag non dimostra automaticamente una violazione e non implica necessariamente che l’operazione debba essere rifiutata.
È però opportuno chiarire l’anomalia, raccogliere le informazioni necessarie, riesaminare gli elementi rilevanti dell’operazione e documentare le verifiche effettuate. Se i dubbi non possono essere chiariti, può essere necessario sospendere l’operazione e richiedere un approfondimento specialistico.
Approfondisci: Elusione e segnali d’allarme
Software e trasferimenti immateriali
12. Un trasferimento soggetto a controllo può avvenire anche senza la spedizione fisica di un prodotto?
Sì. Software, tecnologia e informazioni tecniche possono essere trasferiti o resi accessibili anche in forma immateriale, ad esempio tramite e-mail, download, accessi remoti, repository, piattaforme cloud o attività di assistenza e formazione.
La rilevanza ai fini dell’export control dipende dal contenuto trasferito, dai soggetti che vi hanno accesso, dalla destinazione, dall’utilizzo previsto e dalla normativa applicabile.
Approfondisci: Software e trasferimenti immateriali
13. L’invio di un’e-mail costituisce sempre un trasferimento rilevante?
No. La rilevanza non dipende dall’e-mail in quanto tale, ma dal contenuto trasmesso, dal destinatario, dalla destinazione e dalla normativa applicabile. L’invio elettronico di software, tecnologia o informazioni tecniche soggetti a controllo può costituire un trasferimento rilevante.
Approfondisci: Software e trasferimenti immateriali
14. L’utilizzo del cloud è sempre problematico?
No. L’utilizzo di servizi cloud non determina automaticamente un problema di export control. Se tuttavia attraverso il cloud vengono resi accessibili software, tecnologia o informazioni tecniche soggetti a controllo, occorre verificare chi può accedervi, da quali Paesi, a quali contenuti e con quali diritti di accesso.
Approfondisci: Software e trasferimenti immateriali
15. La teleassistenza è soggetta a export control?
Non necessariamente. La semplice prestazione di assistenza tecnica non costituisce automaticamente un trasferimento soggetto a controllo. Occorre verificare quali software, tecnologie o informazioni tecniche vengono comunicati o resi accessibili durante l’assistenza, a chi, da quale Paese e se esistano restrizioni applicabili.
Approfondisci: Software e trasferimenti immateriali
16. Le attività internazionali di ricerca e sviluppo richiedono particolare attenzione?
Possono richiederla quando comportano la condivisione internazionale di software, codice sorgente, tecnologia, documentazione tecnica o altre informazioni soggette a controllo, ad esempio attraverso piattaforme collaborative, repository o accessi a distanza.
La valutazione dipende dalla natura dei contenuti condivisi, dai soggetti che vi hanno accesso, dai Paesi coinvolti e dall’utilizzo previsto.
Approfondisci: Software e trasferimenti immateriali
Organizzazione interna e controlli
17. Le verifiche devono essere effettuate soltanto all’inizio del rapporto con il cliente?
No. Le circostanze possono cambiare nel tempo: possono modificarsi proprietà e controllo della controparte, destinazione, utilizzatore finale, modalità di pagamento, percorso logistico o normativa applicabile.
Le verifiche dovrebbero quindi essere riesaminate quando intervengono cambiamenti rilevanti e, quando appropriato, aggiornate periodicamente.
Approfondisci: Sanzioni | Internal Compliance Program
18. Anche una PMI ha bisogno di un Internal Compliance Program?
Un ICP non deve necessariamente essere una struttura complessa. Anche una PMI può adottare procedure semplici e proporzionate, purché siano chiare le responsabilità, le verifiche da effettuare, i casi che richiedono un approfondimento e le modalità di documentazione delle decisioni.
La struttura dovrebbe essere adeguata alle attività effettivamente svolte, ai prodotti e alle tecnologie trattati, ai mercati e al profilo di rischio dell’impresa.
Approfondisci: Internal Compliance Program (ICP)
19. Quali verifiche e informazioni dovrebbe conservare l’impresa?
A seconda dell’operazione e della normativa applicabile, possono essere rilevanti, ad esempio, risultati degli screening, informazioni sulle controparti, dichiarazioni relative all’end-user o all’end-use, classificazioni, autorizzazioni, documentazione tecnica, verifiche relative a red flag e decisioni adottate.
I termini e gli obblighi di conservazione devono essere verificati sulla base delle disposizioni applicabili.
Approfondisci: Internal Compliance Program (ICP)

