Export control Cina
Quali elementi della disciplina cinese possono incidere su imprese svizzere che acquistano, incorporano o trasferiscono beni e tecnologie cinesi.
La Cina ha progressivamente sviluppato un sistema di controllo delle esportazioni sempre più articolato, destinato a disciplinare il trasferimento internazionale di beni, tecnologie e materiali considerati sensibili, nonché destinazioni, utilizzatori finali e impieghi specifici.
Per un’impresa svizzera il tema non si limita all’acquisto diretto dalla Cina: può assumere rilievo anche quando beni o tecnologie di origine cinese sono incorporati in un prodotto svizzero o sono oggetto di successivi trasferimenti verso altri Paesi. Non è necessario conoscere nel dettaglio l’intero sistema cinese di export control, ma è importante individuare la presenza di beni, materiali o tecnologie di origine cinese nella propria supply chain e verificare, quando necessario, eventuali restrizioni relative all’esportazione, alla destinazione, all’utilizzatore finale o a successivi trasferimenti.
Il sistema cinese di controllo delle esportazioni
Export Control Law
La Export Control Law, entrata in vigore nel 2020, costituisce il pilastro del sistema cinese di controllo delle esportazioni.
La legge disciplina il controllo delle esportazioni di:
- beni a duplice uso (dual-use)
- prodotti militari
- beni nucleari
- altri beni, tecnologie e servizi connessi alla tutela della sicurezza e degli interessi nazionali o all’adempimento degli obblighi internazionali di non proliferazione.
La normativa prevede, tra l’altro, liste di controllo, sistemi autorizzativi, nonché la possibilità di adottare misure di controllo specifiche.
Regolamento e lista di controllo dei beni dual-use
Dal 1° dicembre 2024 è in vigore il Regolamento sui beni a duplice uso (Decreto no. 792, in cinese), che disciplina, tra l’altro:
- autorizzazioni all’esportazione
- verifiche dell’utilizzatore finale
- dichiarazioni sull’uso finale
- controlli temporanei
- responsabilità degli operatori economici.
Dalla stessa data è in vigore una lista unificata di controllo dei beni a duplice uso, che ha consolidato le precedenti liste settoriali e identifica i beni, le tecnologie e i servizi soggetti a controllo.
Le autorità cinesi possono inoltre introdurre controlli temporanei anche su beni, tecnologie e servizi non inclusi nella lista e vietare o limitare l’esportazione di determinati beni dual-use verso specifici Paesi o regioni, organizzazioni o individui.
La verifica non dovrebbe quindi limitarsi alla classificazione del prodotto, ma considerare anche eventuali misure temporanee o specifiche applicabili al momento dell’operazione.
End-user e end-use
Un elemento centrale del sistema cinese riguarda la verifica:
- dell’utilizzatore finale (end-user)
- dell’utilizzo finale (end-use).
La valutazione non si limita quindi alle caratteristiche tecniche del bene. Può essere necessario comprendere chi utilizzerà effettivamente il prodotto, dove sarà impiegato e per quale finalità.
In particolare, può essere utile verificare:
- chi è l’utilizzatore finale effettivo
- dove il prodotto sarà utilizzato
- se l’impiego dichiarato è coerente con l’attività svolta dall’end-user
- se sono previsti trasferimenti successivi verso altri soggetti o Paesi
- se le informazioni fornite dal cliente sono complete e verificabili.
Per le imprese che acquistano beni, software o tecnologie dalla Cina è quindi opportuno conservare la documentazione fornita dal fornitore e, quando rilevante, le informazioni raccolte sull’utilizzatore finale e sull’impiego previsto del prodotto.
Controparti e liste di controllo
Il Regolamento sui beni a duplice uso prevede specifici strumenti, gestiti dal Ministero del Commercio (MOFCOM), anche nei confronti di importatori e utilizzatori finali.
In particolare, contempla una lista di attenzione (Watch List) per importatori e utilizzatori finali che, tra l’altro, non collaborano alle verifiche sull’utilizzatore o sull’uso finale, nonché una lista di controllo (Control List, indicata nelle comunicazioni ufficiali inglesi del MOFCOM anche come Restricted Namelist) nella quale possono essere inseriti importatori o utilizzatori finali in presenza delle condizioni previste dalla normativa.
L’inserimento nelle due liste comporta conseguenze differenti, che devono essere verificate sulla base delle disposizioni applicabili e delle eventuali misure adottate nei confronti del soggetto interessato. Le designazioni e le relative misure sono pubblicate dal MOFCOM attraverso specifici annunci sul portale dedicato all’export control (in cinese). Nel luglio 2026, ad esempio, il MOFCOM ha inserito 14 entità dell’UE nella Restricted Namelist, adottando specifiche restrizioni relative alla fornitura e al trasferimento di beni dual-use nei loro confronti.
Distinta da questi strumenti è la Unreliable Entity List (UEL), anch’essa gestita dal MOFCOM, che risponde a una diversa base normativa e può comportare specifiche misure nei confronti delle entità designate.
Attenzione
Le liste e le misure di controllo possono essere modificate nel tempo, anche attraverso specifici annunci del MOFCOM. Prima di assumere decisioni operative è pertanto opportuno verificare le disposizioni e le misure applicabili al momento dell’operazione.
Quando i controlli possono superare i confini cinesi
Un aspetto particolarmente rilevante per le imprese svizzere è la possibilità che specifiche misure cinesi di export control incidano, in determinate circostanze, anche su trasferimenti effettuati al di fuori della Cina. L’articolo 49 del regolamento sui beni dual-use prevede infatti che le autorità cinesi possano richiedere agli operatori economici esteri di applicare determinate disposizioni del regolamento con riferimento a trasferimenti effettuati al di fuori della Cina verso specifici Paesi o regioni, organizzazioni o individui.
La misura può riguardare:
- specifici beni dual-use di origine cinese
- determinati prodotti fabbricati all’estero che incorporano tali beni
- determinati prodotti fabbricati all’estero utilizzando specifiche tecnologie dual-use di origine cinese.
La verifica deve quindi considerare sia il prodotto o la tecnologia interessati, sia la destinazione e i soggetti coinvolti nel trasferimento. Per un’impresa svizzera diventa quindi importante conoscere, quando rilevante, non soltanto la provenienza dei beni acquistati, ma anche l’origine dei componenti e delle tecnologie utilizzati nei propri prodotti.
Attenzione
La presenza di un componente, materiale o tecnologia di origine cinese non rende automaticamente il prodotto finale soggetto ai controlli all’esportazione cinesi. È necessario verificare caso per caso se una specifica misura estenda effettivamente il controllo al trasferimento considerato, tenendo conto del prodotto, della tecnologia utilizzata, della destinazione e delle disposizioni concretamente applicabili.
Un precedente significativo: la misura dell’ottobre 2025
Nell’ottobre 2025 il MOFCOM ha dato concreta applicazione a questo principio introducendo, per specifiche categorie di prodotti legati alle terre rare, obblighi di autorizzazione anche per determinati trasferimenti effettuati interamente al di fuori della Cina.
La misura riguardava, tra l’altro, alcuni prodotti fabbricati all’estero contenenti specifici beni controllati di origine cinese, prevedendo per determinate categorie una soglia dello 0,1% del valore, nonché prodotti fabbricati all’estero utilizzando specifiche tecnologie cinesi.
L’applicazione di tale misura è tuttavia attualmente sospesa fino al 10 novembre 2026, in virtù dell’annuncio no. 70/2025 del MOFCOM e dell’Amministrazione generale delle dogane.
Il provvedimento resta comunque rilevante perché mostra come l’articolo 49 possa essere utilizzato per estendere specifici controlli anche a trasferimenti effettuati al di fuori della Cina. La soglia dello 0,1% non costituisce quindi una regola generale del sistema cinese di export control, ma era prevista da una specifica misura relativa a determinati prodotti.
Materiali critici e continuità delle forniture
Per alcune imprese svizzere, le misure cinesi di export control possono avere anche conseguenze sulla disponibilità di materiali critici, terre rare, componenti elettronici, tecnologie o attrezzature specializzate provenienti dalla Cina. Quando tali input sono essenziali per la produzione, eventuali restrizioni all’esportazione possono incidere sulla continuità delle forniture e sulla capacità di rispettare gli impegni contrattuali.
Accanto alla verifica di compliance può quindi essere opportuno valutare anche la dipendenza da singoli fornitori o materiali strategici e l’eventuale disponibilità di fonti alternative di approvvigionamento.
Informazioni sulla supply chain e normative straniere
Accanto ai controlli sulle esportazioni, nel 2026 la Cina ha rafforzato anche gli strumenti volti a tutelare le proprie catene industriali e di approvvigionamento e a contrastare l’applicazione extraterritoriale di normative straniere, in particolare attraverso i Decreti n. 834 e 835.
Queste disposizioni possono assumere rilevanza anche per le imprese svizzere nell’ambito delle proprie verifiche di trade compliance, ad esempio quando richiedono a fornitori o partner cinesi informazioni sull’origine e la tracciabilità degli input, sull’utilizzatore o sull’impiego finale, sui soggetti coinvolti nella supply chain o altri dati necessari per adempiere a obblighi derivanti da sanzioni, controlli alle esportazioni o altre normative straniere.
Il Decreto n. 834 (Provisions on Industrial and Supply Chain Security) (in cinese) prevede specifiche misure in relazione ad attività di indagine e raccolta di informazioni sulla supply chain svolte in Cina in violazione della normativa cinese. Il Decreto n. 835 (Regulations on Countering Foreign Improper Extraterritorial Jurisdiction) (in cinese) consente inoltre alle autorità di intervenire contro determinate misure straniere considerate un’applicazione extraterritoriale impropria e, in alcuni casi, di limitare anche la trasmissione di dati e informazioni.
Per le imprese svizzere ciò significa che agli obblighi di verifica derivanti da normative straniere possono, in determinate circostanze, affiancarsi vincoli derivanti dal diritto cinese sulla raccolta o trasmissione delle informazioni richieste. Quando un fornitore o partner cinese non può fornire determinate informazioni necessarie alle verifiche di compliance, può quindi essere opportuno accertarne le ragioni e verificare l’eventuale presenza di restrizioni previste dalla normativa cinese
Checklist per l’impresa svizzera
In presenza di beni, software, tecnologie o materiali provenienti dalla Cina, può essere utile chiedersi:
- Il prodotto o la tecnologia acquistati dalla Cina sono soggetti a controllo?
- Il fornitore ha indicato un codice di controllo o segnalato particolari restrizioni?
- Esistono condizioni relative alla destinazione, all’end-user o all’end-use?
- Il bene o la tecnologia cinese saranno incorporati in un prodotto fabbricato in Svizzera?
- Sono previsti successivi trasferimenti o esportazioni verso altri Paesi?
- Sono coinvolti materiali critici, terre rare o tecnologie oggetto di misure specifiche o temporanee?
- L’utilizzatore finale è chiaramente identificato e l’impiego dichiarato appare plausibile?
- Sono coinvolti soggetti o destinazioni interessati da specifiche misure cinesi?
- La documentazione ricevuta dal fornitore e le verifiche effettuate sono adeguatamente conservate?
La presenza di uno o più di questi elementi non significa automaticamente che l’operazione sia vietata o soggetta ad autorizzazione, ma può indicare la necessità di approfondire la normativa e le misure concretamente applicabili.

