Il licenziamento immediato rimane una misura eccezionale
Scheda redatta dall’Avv. Michele Rossi, Delegato alle relazioni esterne Cc-Ti.

Una consulente finanziaria, impiegata presso una società ginevrina, era in trattativa con il datore di lavoro per una cessazione consensuale del rapporto e una futura collaborazione da indipendente. Nel frattempo, il datore di lavoro le ha contestato di non essersi presentata al lavoro e ha pronunciato un licenziamento immediato per abbandono del posto, licenziamento successivamente ribadito con un secondo licenziamento cautelativo anche per presunta attività concorrenziale
nel frattempo iniziata. La lavoratrice ha contestato il licenziamento, chiedendo salario e indennità. Della vertenza si è occupato il Tribunale federale.
Il caso verte sulla legittimità del licenziamento immediato, ossia se fossero dati gravi motivi (art. 337 CO) tali da giustificare la risoluzione immediata del contratto, in particolare:
- Per un presunto abbandono del posto (art. 337d CO)
- Per una presunta violazione del dovere di fedeltà (art. 321a CO)
Il Tribunale federale ha confermato che la fattispecie di abbandono del posto di lavoro richiede un comportamento chiaro: un rifiuto cosciente, intenzionale e definitivo di lavorare. Nel caso concreto, tale requisito non è stato soddisfatto. La lavoratrice, infatti, partecipava attivamente alle trattative per una soluzione consensuale, non aveva mai espresso la volontà di cessare definitivamente l’attività e aveva giustificato la sua assenza con motivi di salute. Inoltre, viste le modalità flessibili di lavoro (senza orari fissi), l’eventuale riduzione temporanea dell’attività non poteva essere interpretata, secondo buona fede, come abbandono del posto. Un punto rilevante riguarda anche l’onere probatorio.
Spetta al datore di lavoro dimostrare che il lavoratore non ha più prestato alcuna attività e non è per contro il lavoratore a dover provare di aver lavorato. Quindi, poiché il datore non è riuscito a dimostrare l’asserita inattività totale, la giustificazione del licenziamento dovuto all’abbandono del posto di lavoro viene meno per questo primo motivo.
Anche la seconda motivazione del licenziamento è stata respinta. Il Tribunale precisa che il lavoratore può preparare una futura attività indipendente mentre è ancora impiegato, ciò non viola il dovere di fedeltà se non vi è sottrazione attiva di clientela e, nel caso concreto, i clienti si erano comunque rivolti spontaneamente alla lavoratrice. Non vi è quindi né concorrenza illecita né violazione dell’art. 321a CO.
Accertata l’assenza di cause gravi, il licenziamento immediato è stato dichiarato ingiustificato. Ne derivano il diritto al salario fino alla scadenza del termine di disdetta ordinaria e un’indennità supplementare.
Questa sentenza ribadisce un principio centrale del diritto del lavoro svizzero: il licenziamento immediato è una misura eccezionale, ammessa solo in presenza di una violazione grave e inequivocabile. In situazioni di incertezza, trattative in corso o comportamenti ambigui, il datore di lavoro non può presumere un abbandono del posto, né qualificare come concorrenza illecita la semplice preparazione di un’attività futura.
(Sentenza 4A_398/2025)

