Approfondimenti giuridici
Schede redatte dall’Avv. Michele Rossi, Delegato alle relazioni esterne Cc-Ti.

Il divieto di concorrenza cessa solo se la disdetta del dipendente per giusti motivi è tempestiva
Il Tribunale federale ha confermato la validità di una clausola di non concorrenza, nonostante il dipendente avesse rassegnato le dimissioni per presunta violazione contrattuale da parte del datore di lavoro. Il lavoratore, dirigente di una società, aveva ricevuto un bonus inferiore rispetto a quanto previsto dal contratto, e per questo motivo ha disdetto il proprio contratto di lavoro. Tuttavia, la Corte ha ritenuto che il tempo trascorso tra il mancato pagamento del bonus e le dimissioni (circa sei mesi) interrompesse il nesso causale necessario per far decadere la clausola ai sensi dell’art. 340c CO. Tale norma prevede che il divieto di concorrenza cessa quando il lavoratore disdice il rapporto per un motivo giustificato imputabile al datore di lavoro, nel caso specifico il pagamento di un bonus insufficiente. Inoltre, il dipendente aveva accettato senza riserve la compensazione prevista per il rispetto del divieto di concorrenza, comportamento interpretato come riconoscimento della validità della clausola stessa. La sentenza ribadisce che la clausola può decadere solo se la disdetta e tempestiva e motivata da una causa imputabile al datore. In mancanza di tale nesso, e in presenza di una compensazione economica adeguata, il divieto resta valido.
Sentenza 4A_426/2023
La dipendenza da alcol è considerata una malattia
Con sentenza dell’11 settembre 2025, il Tribunale federale ha stabilito che un tecnico di servizio affetto da alcolismo, coinvolto in un incidente stradale in stato di ebbrezza e successivamente ricoverato per cure mediche stazionarie, ha diritto alla continuazione del pagamento del salario. Il datore di lavoro, che aveva contestato tale obbligo, ha visto respinto il proprio ricorso. L’incidente, avvenuto nel 2022, ha comportato la revoca immediata della patente e una condanna. A seguito dell’evento, il lavoratore e stato ricoverato per trattare la dipendenza da alcol, risultando impossibilitato a lavorare. Nel 2024, il Tribunale cantonale di Lucerna aveva già riconosciuto il diritto al salario, considerando l’impedimento come causato da malattia. Il Tribunale federale ha confermato che, in assenza di colpa del lavoratore, il salario deve essere versato. Ha inoltre chiarito che la dipendenza da alcol, se sviluppata gradualmente e in modo patologico, e da considerarsi una malattia. Nel caso specifico, l’alcolismo e stato riconosciuto come causa principale dell’impedimento al lavoro, mentre la revoca della patente non ha avuto un impatto determinante sul ricovero o sull’impossibilita di lavorare. L’obbligo di versare il salario e quindi stato confermato.
Sentenza 4A_221/2025

