Tassa di collegamento ed effetto sospensivo

Qui di seguito  un sunto delle informazioni essenziali sullo stato in cui versa l’applicazione della tassa di collegamento, gentilmente elaborato da AITI.

Come ampiamente comunicato e secondo quanto prevede il regolamento sulla tassa di collegamento che segue la legge sui trasporti pubblici, il 1. agosto 2016 è entrata in vigore la cosiddetta tassa di collegamento (tassa sui parcheggi).
Ricordiamo che sono assoggettati alla tassa i proprietari di fondi o di un insieme di fondi in connessione spaziale o funzionale, sui quali vi sono posteggi per almeno 50 autoveicoli, che si trovano nei 67 Comuni in cui si preleva la tassa di collegamento.
Negli scorsi giorni il Tribunale federale ha concesso l’effetto sospensivo ai ricorsi inoltrati contro la legge sui trasporti pubblici e contro il regolamento d’applicazione della tassa di collegamento e fino alla decisione della massima corte le norme vigenti legali concernenti la tassa non potranno essere applicate. Di conseguenza e differentemente da quanto comunicatovi in precedenza, la Sezione della mobilità del Dipartimento del Territorio non invierà per il momento nessun formulario per l’accertamento del numero dei parcheggi e l’assoggettamento alla tassa.

Si aprono ora diverse ipotesi, che sintetizziamo brevemente di seguito:

Nel caso in cui il Tribunale federale respingesse i ricorsi, potrebbe confermare quale data di entrata in vigore della tassa di collegamento il 1. agosto 2016, quindi con effetto retroattivo. Il TF potrebbe però deciderne l’entrata in vigore al momento della sentenza o successivamente.
Se il Tribunale federale dovesse invece accogliere i ricorsi, la tassa non entrerà chiaramente in vigore.
Anche nella migliore delle ipotesi, passeranno sicuramente diversi mesi prima che il Tribunale federale si esprima sui ricorsi, con il rischio per aziende e lavoratori di ritrovarsi a dover pagare la tassa anche per il periodo trascorso tra il 1. agosto 2016 e la data della sentenza. Proprio per questa ragione le aziende devono considerare nel proprio budget la spesa della tassa di collegamento, nel peggiore dei casi dal 1. agosto 2016
Nel caso in cui l’azienda decidesse di ribaltare parzialmente o completamente la tassa di collegamento sui propri collaboratori, AITI ribadisce di far pagare la tassa già dal 1. agosto 2016. Evidentemente qualora la tassa non entrasse in vigore per decisione del TF gli importi richiesti al collaboratore andranno restituiti. Se le imprese non agissero in questo modo e i ricorsi contro la tassa di collegamento fossero bocciati, le aziende si troverebbero nella condizione di richiedere a ogni dipendente che usufruisce del posteggio auto un contributo globale di 900 – 1’000 franchi l’anno. Una somma difficilmente sostenibile se richiesta in un colpo solo.

Vi riassumiamo brevemente i principali punti da tenere presente:

  • Informare il dipendente e richiedere la firma di un accordo per la detrazione del costo del parcheggio dallo stipendio netto (Fr. 3.50/giorno + 8% di IVA)
  • Per quanto riguarda l’imposta sul valore aggiunto (art. 40, cpv. 1 lett c. della LIVA), la controprestazione va dichiarata nel rendiconto fiscale del periodo in cui tale controprestazione è incassata (in caso di prestazioni senza emissione di fattura)
  • Anche per quanto riguarda la contabilità, non vi è obbligo di emettere una fattura, ma consigliamo di stilare un dettaglio riepilogativo che possa velocemente far risalire a quanto corrisposto dai dipendenti (tassa + IVA) e quanto dall’azienda (parcheggi per clienti e/o ospiti, parcheggi non utilizzati, ecc.)
  • In questo modo si avrà sempre un documento da mettere a disposizione delle varie autorità di controllo (Uffici di revisione, funzionari federali e cantonali, ecc.)

Vi consigliamo in ogni caso di voler verificare presso il vostro organo di revisione.

Per maggiori informazioni, potete contattare l’Avv. Michele Rossi
allo 091 911 51 30 o via e-mail a rossi@cc-ti.ch