IA e nuove sfide per le aziende
Abbiamo intervistato Sabrina Konrad, Sostituto capo del servizio giuridico, Diritto d’autore dell’Istituto Federale della Proprietà Intellettuale in merito al tema dell’Intelligenza artificiale. Ecco qualche spunto interessante.

Opportunità e rischi. In che modo possono agire, nelle due direzioni, le imprese svizzere, utilizzando contenuti generati dalle nuove intelligenze artificiali (IA) in costante progresso?
Gli strumenti di IA aiutano a creare rapidamente (e a costi contenuti) immagini, traduzioni o testi. Possono anche fornire nuove idee. Tuttavia, spesso gli output, ossia i risultati dell’IA, devono essere modificati per essere accettabili. L’IA non può quindi sostituire professionisti come copywriter o grafici. È anche importante rispettare il diritto d’autore: se si caricano immagini o testi protetti su un’IA senza autorizzazione, si viola il diritto d’autore. Allo stesso modo, se l’IA crea output che contengono parti riconoscibili di contenuti protetti, il loro utilizzo non è consentito. Il fatto che qualcosa sia stato generato da un’IA non protegge dalla violazione del diritto d’autore. Occorre inoltre tenere presente che i prompt, ossia le richieste alla macchina, possono essere ulteriormente utilizzati dalla stessa IA. Quindi non è saggio inserire nei prompt informazioni riservate, come segreti aziendali o dati personali.

Un nodo centrale è sicuramente rappresentato dal diritto d’autore su testi e immagini. Occorre indicare un copyright? Si possono usare liberamente? Vanno rieditati? Occorre indicare se un contenuto è generato dall’IA? Insomma: quo vadis?
In Svizzera, i testi e le immagini sono protetti dal diritto d’autore se sono creazioni dell’ingegno umano e presentano un cosiddetto carattere originale. Ciò presuppone che una persona utilizzi l’IA solo come strumento e che, ad esempio, influenzi in maniera decisiva il risultato dell’IA attraverso i suoi prompt. Anche nel caso in cui l’output venga rielaborato, può essere considerato come creato da un essere umano. Se poi l’output è unico e diverso dagli altri, rientra automaticamente nella protezione conferita dal diritto d’autore, senza doverlo contrassegnare con un segno di copyright. Se si vogliono utilizzare gli output dell’IA, bisogna prestare attenzione alle condizioni di utilizzo dello strumento di IA, perché possono contenere disposizioni sulle modalità di utilizzo dei contenuti creati. Ad esempio, potrebbe essere necessario indicare che un contenuto è stato creato con l’aiuto dell’IA. Non si devono inoltre violare i diritti d’autore di terzi. Questo può succedere nel caso in cui l’IA utilizzi opere protette per il suo risultato e queste siano ancora riconoscibili o visibili. In tal caso, è necessario il permesso degli autori delle opere per poter utilizzare il risultato dell’IA oppure bisogna modificare l’output in modo che le opere protette non siano più identificabili.
A livello legale e di controversie, invece, come ci si muove oggi?
Per quanto ne so, in Svizzera non esistono ancora decisioni giudiziarie sull’IA e sul diritto d’autore, mentre all’estero sì. Negli Stati Uniti e in Germania, tra gli altri Paesi, sono già state prese decisioni di questo tipo in relazione all’IA. Da un lato, si trattava di questioni relative alla protezione del diritto d’autore per i risultati nell’IA e, dall’altro, dell’uso di opere per l’addestramento dell’IA. I tribunali svizzeri decidono sulla base del diritto svizzero. Tuttavia, poiché nel diritto d’autore diverse questioni sono disciplinate in modo abbastanza simile a livello internazionale, i tribunali potrebbero anche ispirarsi a decisioni straniere.
L’Istituto Federale della Proprietà Intellettuale (IPI) ha emanato delle linee guida sull’utilizzo dell’IA da parte delle imprese? Ci può indicare eventuali raccomandazioni?
L’IPI fornisce informazioni generali sulla proprietà intellettuale (ad es. sul diritto d’autore) sul suo sito, in particolare per le PMI. Tuttavia, non ha emanato linee guida per l’utilizzo dell’IA nelle aziende. Il Consiglio federale ha pubblicato dei Promemoria per l’utilizzo dell’IA all’interno dell’Amministrazione federale. Si possono trovare su Internet e presumibilmente possono servire come aiuto anche per le aziende.
Quali consigli può dare a un’azienda che si appresta a utilizzare l’IA?
A mio avviso, una strategia di IA e una sensibilizzazione legale sono fondamentali. Le aziende devono avere ben chiaro quando, perché e per cosa vogliono utilizzare gli strumenti di IA. La direzione aziendale e i collaboratori dovrebbero essere sensibilizzati sul fatto che l’uso di strumenti di IA può essere associato a ostacoli legali (ad es. in materia di diritto d’autore e protezione dei dati). È quindi importante conoscere anche le condizioni di utilizzo dei rispettivi strumenti di IA. L’uso di questi ultimi può essere utile, ma deve essere fatto con cognizione di causa.

in proprietà industriale, IPI
Signor Cordoba, potrebbe fare il punto sulla revisione della legge sui brevetti, anche in relazione all’IA?
Per ora in Svizzera non è prevista alcuna modifica della legge sui brevetti in relazione agli sviluppi dell’IA. L’aumento delle domande di brevetto relative all’IA dimostra che l’attuale quadro giuridico rimane adeguato. I concetti chiave per la brevettabilità, come «lo stato della tecnica» o la «novità», sono abbastanza flessibili da evolversi con la tecnologia, consentendo all’IPI e ai tribunali di perfezionarne la loro interpretazione secondo le necessità. I progressi dell’IA e il suo crescente utilizzo nei processi di ricerca e sviluppo stanno mettendo a dura prova le nozioni di «inventiva» e di «esposto dell’invenzione». Gli uffici dei brevetti hanno però già chiarito alcuni punti. L’Ufficio europeo dei brevetti, ad esempio, richiede la divulgazione nella domanda di brevetto – di specifiche caratteristiche di un set di dati di addestramento se influenzano l’effetto tecnico di un’invenzione. Queste informazioni non sono necessarie se le caratteristiche sono facilmente deducibili da parte di un esperto. Di norma, il set di dati in sé non deve invece essere divulgato. Poiché l’intervento umano nella ricerca e nello sviluppo rimane essenziale, le discussioni internazionali su una possibile revisione del requisito di indicare una persona fisica (un essere umano) come inventore sembrano premature. Ad oggi, il legislatore svizzero non ha ritenuto necessaria una revisione in questo ambito. In questo contesto, nel marzo 2024 l’IPI ha
respinto una domanda di brevetto perché non indicava un essere umano come inventore, bensì un sistema di IA chiamato DABUS. Domande di brevetto simili sono state depositate in diversi Paesi come parte del progetto The Artificial Inventor Project. Tornando alla decisione dell’IPI, il depositante ha poi presentato ricorso contro il rigetto della domanda e la questione è pendente davanti al Tribunale amministrativo federale.