Il cumulo dell’origine
I contenuti di questa pagina:
Cumulo bilaterale | Cumulo diagonale | Cumulo totale | Convenzione PEM | Riesportazione allo stato immutato
Il cumulo dell’origine è una deroga al principio secondo cui le merci devono essere interamente fabbricate nel Paese d’esportazione o essere sufficientemente elaborate in questo Paese per poter essere considerate merci originarie. Il cumulo consente infatti di trattare le merci di una parte contraente di un accordo di libero scambio alla stessa stregua di quelle originarie del Paese di esportazione.
Si distinguono vari tipi di cumulo: il cumulo bilaterale, il cumulo diagonale e il cumulo totale.
Cumulo bilaterale
Il cumulo bilaterale consente di equiparare i materiali importati a quelli di origine svizzera, se questi materiali importati sono originari della parte contraente di un ALS verso cui il prodotto finito sarà esportato. Il cumulo bilaterale è previsto in tutti gli accordi di libero scambio (inclusi gli accordi agricoli bilaterali).
Cumulo diagonale
Il cumulo diagonale consente di utilizzare materiali originari di diverse parti contraenti di un ALS, a condizione che tutte le parti coinvolte applichino tra loro ALS contenenti le stesse regole d’origine e che tali accordi prevedano espressamente il cumulo diagonale. È il caso del sistema paneuromediterraneo dell’origine, disciplinato dalla Convenzione regionale sulle regole di origine preferenziali paneuromediterranee (Convenzione PEM). Analogamente al cumulo bilaterale, i materiali che hanno acquisito lo statuto di merce originaria sono equiparati a quelli originari della parte esportatrice.
La Convenzione PEM è stata riveduta nel 2019. Tuttavia, non tutti gli ALS fanno attualmente riferimento alla Convenzione PEM riveduta (“riferimento dinamico”).
Dal 1° gennaio 2026, gli ALS della Svizzera / AELS possono essere suddivisi in due zone di cumulo.
Zona 1 – ALS con riferimento dinamico alla Convenzione PEM riveduta
In questi accordi si applicano le norme di origine della Convenzione PEM riveduta:
- Svizzera – UE
- Convenzione AELS
- AELS – Albania
- AELS – Bosnia-Erzegovina
- AELS – Georgia
- AELS – Moldova
- AELS – Montenegro
- AELS – Macedonia del Nord
- AELS – Serbia
- AELS – Turchia
Zona 2 -ALS senza riferimento dinamico alla Convenzione PEM
Per questi accordi continuano invece ad applicarsi esclusivamente le vecchie norme di origine, conformemente ai relativi protocolli di origine:
- Svizzera – Isole Faroe
- AELS – Egitto
- AELS – Israele
- AELS – Giordania
- AELS – Libano
- AELS – Marocco
- AELS – Palestina
- AELS – Tunisia
- AELS – Ucraina
Dal 1° gennaio 2026 il cumulo diagonale è consentito solo all’interno della stessa zona (Zona 1 o Zona 2) e non è più possibile tra zone diverse. La Matrix (PDF) mostra quali ALS è possibile applicare il cumulo con le norme rivedute e sarà aggiornata progressivamente con l’adeguamento degli ALS ancora privi di riferimento dinamico alla Convenzione PEM.
Permeabilità e cumulo temporaneo:
- Zona 1: per le merci dei capitoli 1 e 3 del SA, per i prodotti della pesca trasformati del capitolo 16 del SA e per le merci dei capitoli 25-97 del SA, l’utilizzo ai fini del cumulo diagonale di materiali che hanno acquisito il carattere originario secondo le vecchie norme di origine è ammesso solo se tali materiali sono accompagnati da una prova d’origine rilasciata entro il 31 dicembre 2025. Il cumulo è possibile al più tardi fino al 31 dicembre 2028. Esso si applica anche ai materiali importati nel 2026, purché l’importazione avvenga entro il periodo di validità di quattro mesi della prova d’origine rilasciata nel 2025;
- Zona 2: il cumulo diagonale con materiali che hanno acquisito il carattere originario secondo le norme di origine rivedute non è possibile.
Prove dell’origine:
- Zona 1: le prove dell’origine rilasciate secondo le norme di origine rivedute non devono più riportare né la dicitura «REVISED RULES» né «CUMULATION APPLIED WITH …»;
- Zona 2: le disposizioni in materia di prove dell’origine rimangono invariate.
Per ulteriori ragguagli si faccia riferimento alla circolare R-30 del 5 dicembre 2025 dell’UDSC.
Esempi di cumulo
Esempi di cumulo bilaterale e diagonale sono visionabili nel documento “Il cumulo negli accordi di libero scambio” (PDF).
Cumulo totale
Nel cumulo totale la lavorazione o la trasformazione sufficiente non deve obbligatoriamente essere effettuata nel territorio doganale di un singolo Paese, ma può complessivamente avvenire nell’ambito territoriale di un accordo di libero scambio. Per quanto riguarda la Svizzera, solo l’ALS AELS-Tunisia prevede attualmente il cumulo totale.
Riesportazione allo stato immutato
Una merce importata da un Paese contraente come merce originaria che viene riesportata allo stato immutato è considerata merce originaria a condizione che venga nuovamente fornita nella parte contraente originaria (bilaterale). Esempio: merce originaria dell’UE importata dall’Italia e riesportata verso la Germania (la merce non ottiene l’origine svizzera, ma mantiene la propria origine).
CCM – Rubrica 4 “Paese d’origine” / Rubrica 5 “Paese di destinazione”
Se le merci sono originarie della Comunità europea o se il Paese di destinazione è un membro della Comunità europea, bisogna avere cura di indicare nelle rubriche 4 o 5 la Comunità europea (abbreviazione “CE” o “UE”) e non il singolo Paese membro. Questo vale anche quando una precedente prova d’origine menziona solo il Paese membro. L’indicazione aggiuntiva di uno Stato membro, per esempio “UE/Germania” è tollerata.


