Origine preferenziale
Oltre alla Convenzione AELS (Associazione europea di libero scambio, siglata con Islanda, Norvegia e Principato del Liechtenstein) e all’accordo di libero scambio con l’Unione europea (UE-26), la Svizzera dispone di una rete di 35 accordi di libero scambio (ALS) con 45 partner e a copertura di oltre una settantina di Paesi, cfr. panoramica della Segreteria di Stato dell’economia SECO.
Di regola, gli ALS sono conclusi nell’ambito dell’AELS, la Svizzera può tuttavia stipulare accordi anche bilateralmente. È stato il caso con Giappone e Cina.
Fonte immagine: SECO
Lo scopo degli ALS è essenzialmente di facilitare gli scambi tra due o più Paesi riducendo o eliminando gli ostacoli. Anche se il contenuto degli ALS si è evoluto negli anni, l’abbattimento dei dazi doganali resta un elemento centrale. I Paesi partner di un ALS si concedono reciprocamente queste agevolazioni, non accordandole invece ad altre Nazioni. Per questo motivo ogni accordo è circoscritto ai prodotti originari dei Paesi partner dello stesso, per i quali definisce regole d’origine specifiche da rispettare. Solo se queste regole sono soddisfatte, e se le merci sono scortate da una prova dell’origine valida, l’esenzione o l’agevolazione in materia di dazi viene concessa. In ambito doganale si parla di “preferenze tariffali” e dunque di “origine preferenziale”. Nella fattispecie, se un’azienda svizzera intende beneficiare di un’agevolazione nel Paese di destinazione, deve comprovare l’origine svizzera della propria merce.
Per approfondimenti, documenti e link utili si invita a consultare le seguenti sottopagine (cfr. link a sinistra):



