Prodotto originario
I contenuti di questa pagina:
Prodotto originario | Divieto di drawback
Per beneficiare delle preferenze tariffali previste da un accordo di libero scambio, un prodotto deve soddisfare le regole di origine previste dal relativo accordo. Il trattamento preferenziale è inoltre normalmente subordinato alla presentazione di una valida prova dell’origine, secondo le modalità previste dall’accordo applicabile.
In linea generale, una merce può acquisire l’origine preferenziale quando ricorre una delle seguenti situazioni:
- la merce è interamente ottenuta in Svizzera, ad esempio nel caso di minerali estratti dal suolo svizzero o di prodotti vegetali raccolti in Svizzera;
- la merce è sufficientemente lavorata o trasformata in Svizzera, ossia soddisfa la regola di origine prevista dall’accordo di libero scambio applicabile. Le lavorazioni considerate insufficienti (cosiddette operazioni minime) non conferiscono invece l’origine preferenziale;
- la merce incorpora materiali originari di uno Stato partner, che possono essere presi in considerazione ai fini dell’acquisizione dell’origine preferenziale nei casi e alle condizioni previste dalle disposizioni sul cumulo dell’origine.
Le condizioni per acquisire l’origine preferenziale sono definite dai singoli accordi di libero scambio. In particolare, ciascun accordo stabilisce le regole di origine applicabili ai diversi prodotti, che possono variare da un accordo all’altro. Un medesimo prodotto può pertanto risultare originario nell’ambito di un accordo e non soddisfare invece le condizioni previste da un altro.
Le modalità di determinazione dell’origine preferenziale, le regole della lista, le operazioni minime e il cumulo dell’origine sono illustrate nelle rispettive sezioni di questo dossier.
Riesportazione allo stato immutato
Una merce originaria importata da uno Stato partner e successivamente riesportata dalla Svizzera allo stato immutato non acquisisce l’origine svizzera, ma mantiene l’origine precedentemente acquisita, purché siano rispettate le condizioni previste dall’accordo applicabile.
Divieto di drawback
In molti accordi di libero scambio trova applicazione il cosiddetto divieto di drawback.
Ciò significa che, per la fabbricazione di un prodotto originario, non possono in linea di principio essere utilizzati materiali non originari che abbiano beneficiato della restituzione o della sospensione dei dazi all’importazione. In altre parole, i materiali non originari impiegati devono normalmente essere stati definitivamente immessi in libera pratica.
L’applicazione del divieto di drawback varia tuttavia a seconda dell’accordo di libero scambio. Alcuni accordi prevedono infatti deroghe o disposizioni particolari. È pertanto sempre opportuno verificare le specifiche disposizioni dell’accordo applicabile.
Per una panoramica dell’applicabilità del divieto di drawback nei diversi accordi di libero scambio si rimanda all’apposita tabella riassuntiva (PDF).

