Swissness: come districarsi con le nuove regolamentazioni

La nuova regolamentazione concernente l’utilizzo dell’indicazione di provenienza “Svizzera” e la croce bianca su sfondo rosso, detta Swissness, è entrata in vigore il 1° gennaio 2017. La nuova legge sulla protezione dei marchi (LPM) suddivide i prodotti in tre categorie: prodotti naturali, derrate alimentari e prodotti industriali. Sono stati modificati anche i criteri di provenienza relativi ai servizi.

Sono molte le novità entrate in vigore, motivo per cui nelle prossime edizioni di TicinoBusiness desideriamo proporvi una serie di “Domande frequenti”, redatte dall’Istituto per la proprietà intellettuale (IPI), concernenti le principali problematiche della nuova legislazione.  

A quali condizioni si può utilizzare la designazione “Svizzera”?

La designazione “Svizzera”, utilizzata sola o con altri termini come “Made in Switzerland”, “Ricetta svizzera” o “Swiss quality”, è un’indicazione di provenienza, ossia un riferimento diretto alla provenienza geografica dei prodotti o dei servizi per i quali è utilizzata (art. 47 della legge sulla protezione dei marchi, LPM). Anche i segni figurativi come la croce svizzera, il Cervino o Guglielmo Tell sono considerati come indicazioni di provenienza svizzere. In linea di massima, il produttore o il fornitore del servizio non deve chiedere nessuna autorizzazione specifica per utilizzare l’indicazione di provenienza “Svizzera”. Quest’ultima può essere utilizzata liberamente a condizione che sia esatta, ossia che i prodotti o i servizi in questione siano realmente di provenienza svizzera. Le aziende che desiderano farne uso sono dunque tenute a garantire che i loro prodotti o servizi soddisfino appieno le condizioni di provenienza svizzera definiti nella legge. Solo in caso di contenzioso dovranno dimostrare di avere soddisfatto le condizioni legali di provenienza (cfr. domanda 22). I criteri di provenienza svizzera definiti nella legge tengono conto della natura specifica dei prodotti e divergono quindi per i prodotti naturali, per le derrate alimentari, i prodotti industriali e i servizi (cfr. artt. 48a, 48b, 48c et 49 LPM).

Indicazioni come “Designed in Switzerland” o “Swiss Research” sottostanno agli stessi criteri validi per la designazione “Svizzera”?

I produttori che non soddisfano i criteri di provenienza svizzera possono fare riferimento a determinate attività specifiche di ideazione o di fabbricazione del prodotto svoltesi in Svizzera (p.es. “Designed in Switzerland” o “Swiss Research”) se:

  1. l’intera attività specifica menzionata sul prodotto (nella fattispecie il design o la ricerca) si è svolta in Svizzera;
  2. il termine “Svizzera” non è apposto sul prodotto in maniera più vistosa – per quanto riguarda il colore, le dimensioni, la grafia – rispetto al resto dell’indicazione (esempio da non seguire: SWISS research).

Sono invece escluse da questa eccezione le indicazioni seguenti:

  • Le indicazioni del tipo “prodotto in Svizzera” sono troppo generiche per rientrare in questa eccezione. Non possono dunque essere utilizzate per un prodotto interamente fabbricato in Svizzera, che, tuttavia, non soddisfa i criteri generali di provenienza svizzera (cfr. domande da 1, 2, 3, 4). Ciò renderebbe infatti vana la legge e sarebbe contrario al suo scopo.
  • L’apposizione della croce svizzera accanto a una designazione come “Swiss research” è ingannevole: in linea di massima il consumatore percepisce la croce svizzera come un rinvio al luogo di provenienza del prodotto nel suo insieme e non come un rinvio a una fase specifica della sua lavorazione. L’utilizzo della croce svizzera in combinazione con designazioni come “Swiss research” è quindi vietato se i criteri di provenienza svizzera non sono soddisfatti.

Monica Zurfluh, responsabile S-GE per la Svizzera italiana
Marco Passalia, responsabile Servizio Export Cc-Ti

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