Arbitrato
Regolamento svizzero d’arbitrato internazionale
Il mondo degli affari genera ogni anno una moltitudine di contratti. Per questo motivo, l’arbitrato è uno dei mezzi più efficaci e più pratici per risolvere le controversie, rispettando le esigenze di rapidità e di confidenzialità.
Di regola, si sceglie l’opzione dell’arbitrato già al momento della conclusione di un contratto. Le parti concordano che nel caso in cui dovesse sorgere una controversia, esse non si rivolgeranno ai giudici ordinari (ossia ai tribunali statali), bensì ad un tribunale arbitrale.
Se almeno una delle parti non ha, al momento della conclusione della convenzione d’arbitrato, né il domicilio, né la residenza abituale in Svizzera, l’arbitrato è regolato dalle disposizioni di diritto internazionale.
La Cc-Ti mette a disposizione delle parti il Regolamento svizzero d’arbitrato internazionale delle Camere di commercio e dell’industria svizzere, in vigore dal 1 gennaio 2004, scaricabile dal seguente sito www.swissarbitration.ch.
Il Regolamento svizzero si basa sul Regolamento d’arbitrato della CNUDCI (UNCITRAL), al quale sono state apportate alcune modifiche: da una parte quelle richieste per adattare il Regolamento d’arbitrato della CNUDCI all’arbitrato istituzionale; dall’altra quelle che riflettono la pratica moderna e il diritto comparato nel campo dell’arbitrato internazionale.
In caso di accordo fra le parti, oppure quando siano applicabili le disposizioni dell’art. 42, par. 2 del Regolamento (in particolare quando il valore di causa costituito dalla somma della domanda e della domanda riconvenzionale non supera i CHF 1’000’000) l’arbitrato è condotto secondo la procedura accelerata: il lodo è pronunciato entro 6 mesi dalla data alla quale le Camere hanno trasmesso il fascicolo agli arbitri.
Regolamento d’arbitrato interno
Dal 1° giugno 2012 il Regolamento d’arbitrato e di conciliazione di Lugano (Regolamento interno) è abrogato. Gli arbitrati avviati a partire dal 1° giugno 2012 e facenti riferimento al suddetto Regolamento saranno amministrati secondo il Regolamento Svizzero d’Arbitrato Internazionale.
La clausola tipo, che può essere inserita nel contratto, è la seguente:
Tutte le controversie derivanti dal presente contratto o comunque collegate allo stesso, ivi comprese quelle concernenti la validità, la nullità, la violazione o la fine del contratto, saranno risolte in via definitiva mediante arbitrato secondo il Regolamento svizzero d’arbitrato internazionale dell’Istituzione Arbitrale delle Camere di Commercio Svizzere in vigore dalla data in cui la richiesta d’arbitrato è depositata secondo il suddetto Regolamento.
Il numero degli arbitri è…(“uno”, “tre”, “uno o tre”);
La sede dall’arbitrato è…(nome della città in Svizzera, a meno che le parti si accordino per una città in un altro Paese);abbiamo designato una sede all’estero);
Il procedimento arbitrale si svolge in…(inserire la lingua desiderata)”.
Costi dell’arbitrato
I costi dell’arbitrato internazionale consistono nell’emolumento di registrazione (che varia in base al valore di causa), nei costi amministrativi delle Camere e negli onorari degli arbitri.
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